Nuova procedura di segnalazione illeciti del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano ha emanato il nuovo Regolamento per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing. In virtù e per efficacia del citato regolamento, il Politecnico di Milano mette a disposizione della comunità di Ateneo un canale interno di segnalazione accessibile tramite il link https://wb.polimi.it.

Ecco le novità introdotte:

Chi può segnalare?

  • il personale docente di ruolo e a contratto;
  • i dirigenti di ruolo
  • il personale tecnico-amministrativo;
  • gli studenti iscritti ai corsi di studio, gli specializzandi e i dottorandi;
  • ogni soggetto titolare di qualsivoglia contratto con il Politecnico di Milano;
  • i lavoratori e gli operatori economici che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ateneo.

Che cosa si può segnalare?

Si possono segnalare comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Politecnico di Milano, che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea;
  • atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti o omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Che cosa non si può segnalare?

Non sono oggetto di segnalazione:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi personali del segnalante, e che attengano esclusivamente ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico, anche con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • violazioni già disciplinate da atti dell’Unione Europea o nazionali;
  • informazioni classificate;
  • segreto professionale forense e medico;
  • segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Come si può segnalare?

Le modalità di segnalazione sono tre:

  • canale di segnalazione interno;
  • canale di segnalazione esterno;
  • divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Canale di segnalazione interno

L’utente, accedendo al sito https://wb.polimi.it, potrà attraverso la compilazione dell’apposito form inviare, anche in forma anonima (*), la propria segnalazione al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) di Ateneo. In alternativa, e solo qualora si sia impossibilitati a utilizzare il portale dedicato, il modulo ivi contenuto potrà essere scaricato, compilato e inviato, anche in forma anonima (*), alla casella di posta elettronica della segreteria del RPCT: anticorruzione@polimi.it .

(*) Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni a contesti determinati.

Canale di segnalazione esterno

L’utente, solo nei casi espressamente previsti dal regolamento, potrà accedere al servizio di segnalazione illeciti istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione disponibile al link Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 (anticorruzione.it).

Divulgazione pubblica

L’utente, solo nei casi espressamente previsti dal regolamento, ha la facoltà di compiere segnalazioni pubbliche, vale a dire segnalazioni a mezzo stampa, social media o altri mezzi di comunicazione di massa.

Quali sono le tutele?

Il nuovo regolamento prevede una serie rinnovata e aumentata di tutele nei confronti della persona segnalante e dei soggetti variamente interessati alla segnalazione:

  • completa tutela della riservatezza della persona che segnala: rimangono riservati non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione;
  • il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal proposito si rimanda all'informativa privacy allegata al regolamento;
  • protezione dalle ritorsioni per la persona segnalante, per il facilitatore, per le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante (legate da uno stabile legame affettivo o familiare sino al quarto grado di parentela), e infine per i commensali abituali del segnalante;
  • misure di sostegno per il segnalante fornite dall’ANAC (a tal proposito si consulti il sito istituzionale www.anticorruzione.it).

Quali sono le responsabilità?

  • Il soggetto che segnala illeciti è ritenuto responsabile di qualsiasi dichiarazione mendace o non inerente all’oggetto della segnalazione stabilito dal regolamento e dalla normativa nazionale.
  • Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.