Nuova procedura di segnalazione illeciti del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano ha emanato il nuovo Regolamento per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing. In virtù e per efficacia del citato regolamento, il Politecnico di Milano mette a disposizione della comunità di Ateneo un canale interno di segnalazione accessibile tramite il link https://wb.polimi.it.
Ecco le novità introdotte:
Chi può segnalare?
- il personale docente di ruolo e a contratto;
- i dirigenti di ruolo
- il personale tecnico-amministrativo;
- gli studenti iscritti ai corsi di studio, gli specializzandi e i dottorandi;
- ogni soggetto titolare di qualsivoglia contratto con il Politecnico di Milano;
- i lavoratori e gli operatori economici che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ateneo.
Che cosa si può segnalare?
Si possono segnalare comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Politecnico di Milano, che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Che cosa non si può segnalare?
Non sono oggetto di segnalazione:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi personali del segnalante, e che attengano esclusivamente ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico, anche con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni già disciplinate da atti dell’Unione Europea o nazionali;
- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
Come si può segnalare?
Le modalità di segnalazione sono tre:
- canale di segnalazione interno;
- canale di segnalazione esterno;
- divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Canale di segnalazione interno
L’utente, accedendo al sito https://wb.polimi.it, potrà attraverso la compilazione dell’apposito form inviare, anche in forma anonima (*), la propria segnalazione al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) di Ateneo. In alternativa, e solo qualora si sia impossibilitati a utilizzare il portale dedicato, il modulo ivi contenuto potrà essere scaricato, compilato e inviato, anche in forma anonima (*), alla casella di posta elettronica della segreteria del RPCT: anticorruzione@polimi.it .
(*) Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni a contesti determinati.
Canale di segnalazione esterno
L’utente, solo nei casi espressamente previsti dal regolamento, potrà accedere al servizio di segnalazione illeciti istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione disponibile al link Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 (anticorruzione.it).
Divulgazione pubblica
L’utente, solo nei casi espressamente previsti dal regolamento, ha la facoltà di compiere segnalazioni pubbliche, vale a dire segnalazioni a mezzo stampa, social media o altri mezzi di comunicazione di massa.
Quali sono le tutele?
Il nuovo regolamento prevede una serie rinnovata e aumentata di tutele nei confronti della persona segnalante e dei soggetti variamente interessati alla segnalazione:
- completa tutela della riservatezza della persona che segnala: rimangono riservati non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione;
- il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal proposito si rimanda all'informativa privacy allegata al regolamento;
- protezione dalle ritorsioni per la persona segnalante, per il facilitatore, per le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante (legate da uno stabile legame affettivo o familiare sino al quarto grado di parentela), e infine per i commensali abituali del segnalante;
- misure di sostegno per il segnalante fornite dall’ANAC (a tal proposito si consulti il sito istituzionale www.anticorruzione.it).
Quali sono le responsabilità?
- Il soggetto che segnala illeciti è ritenuto responsabile di qualsiasi dichiarazione mendace o non inerente all’oggetto della segnalazione stabilito dal regolamento e dalla normativa nazionale.
- Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.